Avà srl sempre attenta alle innovazioni e alle buone norme di fabbricazione, ha recepito le esigenze e i bisogni del mercato il quale richiede sempre con maggiore determinazione che la filiera di costruttori MOCA sia qualificata.

L’organizzazione si è pertanto adeguata dotandosi di un piano di autocontrollo in grado di dimostrare la piena conoscenza, coerenza e applicazione dei criteri igienico-costruttivi richiesti dalla cogenze MOCA.

CERTIFICATO MOCA_1.jpg

Espositori in PMMA trasparente per alimenti fabbricati e commercializzati dalla ditta Avà srl posta sotto il suo controllo, sono costituiti da materiali conformi alle disposizioni comunitarie applicabili concernenti i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Di conseguenza, tali prodotti soddisfano le prescrizioni al seguente Regolamento:

 

Reg. (CE) 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

 

Tali semilavorati (tubi e lastre colate estruse incolori in PMMA) vengono tagliati, modellati e incollati per cui L’Organizzazione trasformatrice si rende responsabile per gli usi e lavorazioni/trasformazioni subita dai nostri prodotti tenendo ad osservare le disposizioni secondo

 

Reg. (CE) 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

 

In particolare, le diverse tipologie di materiali/semilavorati (PMMA) utilizzati e gli oggetti finiti assemblati e impiegati al contatto con gli alimenti (es. VALVOLA IN PLASTICA)

 

Soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui ai:

 

Regolamento (UE) 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successivi aggiornamenti e/o rettifiche;

 

Decreto ministeriale n.34 del 21 marzo 1973, Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successivi aggiornamenti;

 

per i materiali in ACCIAIO INOX – AISI 316 (viteria), in mancanza di tali specifiche di cui all’articolo 5 del Reg. (CE) 1935/2004, sono stati adottati le seguenti disposizioni di tipo nazionale:

 

D.M. n.140 del 11 novembre 2013 e D.M. n.195 del 6 agosto 2015

Quali

Regolamenti recante aggiornamenti al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” limitatamente agli acciai inossidabili.

 

Le specifiche relative all’uso del materiale o dell’oggetto, quali:

-       contatto diretto: alimenti sfusi come caramelle, caffè, cialde gelato, confetti, legumi, ecc

-       contatto indiretto: bustine zucchero, topping, caramelle confezionate, palette confezionate ecc,

-       monodose: coppette in plastica, cannucce, bicchieri, palette in plastica ecc

 

Per consentire la effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 da parte dell’autorità sanitaria territorialmente competente lo stabilimento che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, si dichiara che codesta Organizzazione ha provveduto alla notifica per la concessione della registrazione sanitaria prevista dal D. Lgs. 29/2017 – art.6.

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